Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

27 LUGLIO 2022

Il 27 luglio 2022 la Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF.

Le Disposizioni realizzano un aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate negli intermediari sopra elencati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee. In un’ottica di razionalizzazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene inoltre compendiata in un unico testo.

Le Disposizioni, in attuazione del TUB e del TUF, individuano, tra l’altro: i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate; i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata; le presunzioni e gli indici relativi alle azioni di concerto; le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate; gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.

Le Disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023; esse si applicano a partire da questa data, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio 2023. Con riguardo al criterio del moltiplicatore (Parte I, Capo III, paragrafo 3, delle Disposizioni), all’azione di concerto (Parte I, Capo IV) e alle comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (Parte V, paragrafo 3), restano ferme le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, e nell’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182. Dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogati:

  • il Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per le banche”), in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo;
  • il Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”), in materia di partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo;
  • il Titolo VII, Capitolo 2, Sezione 3, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) in materia di partecipanti al capitale delle società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF, limitatamente ai riferimenti al Titolo II della medesima Circolare;
  • il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994 (“Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari”);
  • il Titolo II, Capitolo 3, del Regolamento della Banca d’Italia del 4 agosto 2000 (“Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare”);
  • il Titolo IV, Capitolo 1 e Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 7, del Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”), in materia di partecipanti alle società di gestione del risparmio e al capitale delle società di investimento a capitale variabile e delle società di investimento a capitale fisso;
  • il Titolo I, Capitolo 3, della Circolare della Banca d’Italia n. 164 del 24 giugno 1992 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare”), in materia di obblighi di comunicazione relativi alla partecipazione al capitale delle SIM;
  • il Capitolo 3, Sezioni I, II e III del Provvedimento della Banca d’Italia del 17 maggio 2016 (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica”), come modificato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019, in materia di assetti proprietari degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché il Capitolo 3, Sezione V, del Provvedimento del 17 maggio 2016, limitatamente ai procedimenti amministrativi e alle corrispondenti unità organizzative responsabili rilevanti ai sensi delle Sezioni I, II e III;
  • la Comunicazione della Banca d’Italia del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

Si rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, dal 1° gennaio 2023 non sono più applicabili le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.

Le disposizioni abrogate, le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, sopra richiamati, continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2023, nonché con riferimento alle istanze di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate presentate prima di questa data.

Il testo delle Disposizioni è disponibile al sottostante link:

Disposizioni_assetti