Il 27 luglio 2022 la Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF.
Le Disposizioni realizzano un aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate negli intermediari sopra elencati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee. In un’ottica di razionalizzazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene inoltre compendiata in un unico testo.
Le Disposizioni, in attuazione del TUB e del TUF, individuano, tra l’altro: i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate; i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata; le presunzioni e gli indici relativi alle azioni di concerto; le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate; gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.
Le Disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023; esse si applicano a partire da questa data, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio 2023. Con riguardo al criterio del moltiplicatore (Parte I, Capo III, paragrafo 3, delle Disposizioni), all’azione di concerto (Parte I, Capo IV) e alle comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (Parte V, paragrafo 3), restano ferme le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, e nell’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182. Dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogati:
Si rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, dal 1° gennaio 2023 non sono più applicabili le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.
Le disposizioni abrogate, le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, sopra richiamati, continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2023, nonché con riferimento alle istanze di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate presentate prima di questa data.
Il testo delle Disposizioni è disponibile al sottostante link:
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