Con il 39° aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 vengono modificati:
Le modifiche in oggetto riguardano due aree di intervento, entrambe effettuate per dare attuazione ad alcune delle principali novità introdotte a livello europeo nel 2019 con la direttiva CRD V (direttiva UE/2019/878):
Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista
Le modifiche recepiscono le novità previste dall’articolo 21-bis della direttiva CRD IV, come modificata dalla direttiva CRD V, che ha introdotto un regime di autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista al vertice di un gruppo bancario europeo (c.d. “EU parent”) o della componente nazionale di un gruppo (c.d. “parent in a Member State”). Esse danno, in particolare, attuazione alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e albo dei gruppi bancari, come modificate dal d.lgs. 182/2021.
Le nuove disposizioni disciplinano il procedimento di autorizzazione e di esenzione dall’assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate all’art. 60, comma 2, lett. b) e c) del TUB e assicurano il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore. Disciplinano inoltre, mediante rinvio alla disciplina delle capogruppo, il procedimento di autorizzazione sia delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo (art. 69.1 TUB), sia di quelle al vertice di gruppi esteri (art. 69.2 TUB).
Poteri di Secondo Pilastro
Anche le revisioni in parola rispondono all’esigenza di adeguare le attuali disposizioni all’evoluzione del quadro normativo europeo (CRD V). Il framework dei poteri di intervento riconosciuti alla Banca d’Italia è stato allineato a quanto previsto dagli artt. 104 – 104- ter della direttiva, che amplia i casi in cui l’Autorità di vigilanza può imporre misure di Secondo Pilastro. In questo contesto, si introduce, per la prima volta nella regolamentazione prudenziale, una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di Secondo Pilastro stimate in ottica ordinaria (Pillar II requirement – P2R) e quelle determinate in ottica stressata (Pillar 2 Guidance – P2G). È stata inoltre prevista la possibilità di richiedere capitale addizionale in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e stressate (Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR e Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR).
Le disposizioni contenute nell’aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito della Banca d’Italia.
Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche presentano istanza di autorizzazione oppure istanza di esenzione ai sensi degli articoli 60-bis, 69.1 e 69.2 TUB entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni. Nel caso in cui l’assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall’acquisto o dall’incremento di una partecipazione qualificata soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 19 TUB, per i quali il relativo procedimento sia ancora in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il termine di 60 giorni decorre dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 19 TUB.
In deroga a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, par.1, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista già iscritte nell’albo dei gruppi bancari alla data di entrata in vigore dell’aggiornamento allegano all’istanza di autorizzazione esclusivamente:
Resta ferma la possibilità per Banca d’Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.
Il testo del 39° aggiornamento è disponibile al sottostante link:
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