35° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare BI 285/2013)

8 LUGLIO 2021
La Banca d’Italia ha pubblicato, il 2 luglio 2021, sul proprio sito internet, il 35° Aggiornamento del 30 giugno 2021 delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia), recante l’aggiornamento delle disposizioni in materia di governo societario.
Tale aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Direttiva cd. “CRD V” e agli Orientamenti EBA sulla governance interna.
Le disposizioni si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché – limitatamente alle previsioni richiamate – alle SIM, alle società capogruppo di gruppi di SIM e ai gestori in forza dei rinvii alla Circolare 285/2013 contenuti nel Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019.
I destinatari delle norme si dovranno adeguare alle disposizioni contenute nel suddetto aggiornamento nei tempi e secondo le modalità stabiliti nella Sez. VIII delle disposizioni. Fino al completo adeguamento, i destinatari delle norme continueranno a rispettare quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 4 novembre 2014 (6° aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013).
Tra le novità c’è l’introduzione di una quota minima di genere del 33% negli Organi di amministrazione e controllo delle banche, da attuare entro tempistiche diversificate a seconda delle dimensioni delle banche. Questa innovazione mira ad accrescere la diversità nella composizione degli Organi e il loro buon funzionamento: una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei problemi e nell’assunzione delle decisioni favorisce, infatti, un maggiore dibattito nel board e contribuisce a migliorarne la visione strategica e la capacità di monitorare la gestione aziendale.
Le nuove disposizioni prevedono anche l’innalzamento da 3,5 a 5 miliardi di euro della soglia di attivo utile per la definizione di banca di “minori dimensioni o complessità operativa”. A queste banche si applicano alcune semplificazioni previste dalle Disposizioni di vigilanza sul governo societario e dal Decreto Ministeriale sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (Decreto n. 169/2020). La nuova soglia, in linea con gli indirizzi europei, accresce quindi il grado di proporzionalità della normativa.
Viene, inoltre, previsto l’obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. A questo fine, per “membri dell’organo di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Le banche dovranno adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni.
I gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.
Le nuove disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute.
Le disposizioni saranno inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo.