Con il 20° aggiornamento viene previsto che chi ha reso una falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma Servizi online (disponibile sul sito della Banca d’Italia) autenticandosi con SPID/CNS, non può presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità restano invece attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diventa definitiva.
Viene inoltre precisato che le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo unico di cui all’art. 106 del T.U.B. sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.
La Circolare Banca d’Italia 139/1991 – Testo integrale al 20° aggiornamento – è disponibile al sottostante link:
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