Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

5 MAGGIO 2021
Con il Provvedimento del 4 maggio 2021 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”. A seguito dell’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze DM 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, si era reso, infatti, necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d’Italia, in linea con quanto previsto dal Regolamento; il TUB prevede, infatti, che la valutazione della Banca d’Italia sia svolta secondo modalità e tempi da essa stabiliti. Le Disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Le Disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano:
  1. alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
  2. alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del DM, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II, se successivi al 1° luglio 2021.
Sono abrogati:
  1. il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015;
  2. il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“interlocking”);
  3. il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento del 23 luglio 2019).
Le previsioni abrogate continuano, tuttavia, ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021, fermo restando quanto previsto con riferimento agli eventi richiamati alla lettera b) del paragrafo precedente. In ogni caso, limitatamente alle procedure per le quali il verbale dell’organo competente è trasmesso alla Banca d’Italia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, il termine, indicato nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, entro cui la Banca d’Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneità è esteso da 60 a 120 giorni.