36° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare BI 285/2013)

29 LUGLIO 2021

La Banca d’Italia ha pubblicato il 20 luglio 2021, sul proprio sito internet, il 36° Aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche.
Con tale aggiornamento viene modificato il Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” della Parte I, Titolo IV della Circolare 285/2013, per tener conto di quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (Guidelines on loan origination and monitoring).
Gli interventi assicurano il raccordo tra le previsioni in materia di governo societario, sistema dei controlli interni e processo per la gestione del rischio di credito contenute nella Circolare 285 e quelle degli Orientamenti, che specificano aspetti della governance interna degli intermediari relativi alla fase di concessione del credito e durante l’intero ciclo di vita dei crediti.
Nel par. 2.2 dell’allegato A, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”, che disciplina la “valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni”, sono abrogate alcune previsioni relative ai criteri per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli immobili in quanto disciplinati negli Orientamenti e sono eliminati i riferimenti alla possibilità di utilizzare gli standard interni per la valutazione degli immobili poiché non previsti dai medesimi Orientamenti.
Sono state mantenute le disposizioni normative presenti nel medesimo allegato sulla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, sui requisiti di professionalità e indipendenza dei periti e sull’affidamento dell’attività di valutazione a periti esterni in quanto forniscono previsioni di dettaglio ulteriori in materia di standard e requisiti nazionali richiamati dagli Orientamenti. Tali disposizioni sono state definite a seguito dell’introduzione dell’art. 120-duodecies del TUB (di recepimento della Direttiva MCD 2014/17/UE) che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di disciplinare le regole concernenti la valutazione degli immobili tenendo conto dei dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) ed eventualmente prevedendo l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.
Inoltre, nel par. 2 dello stesso allegato A è eliminato il riferimento alle Guide Lines EBA sulla valutazione del merito creditizio ai sensi dell’art. 18 della Direttiva MCD perché abrogate e sostituite dagli Orientamenti EBA che vengono ora attuati.
Si segnala, altresì, che la Banca d’Italia ha pubblicato la Nota n. 13 del 20 luglio 2021 con la quale ha reso noto di aver dato attuazione ai citati orientamenti EBA che assumono ora valore di orientamenti di vigilanza.
Tali Orientamenti specificano i presidi di governance – in linea con gli Orientamenti dell’EBA sulla governance interna (EBA/GL/2017/11) – e quelli in materia di rischio di credito e controparte relativi al processo di erogazione e monitoraggio dell’attività creditizia disciplinati dall’art. 79 della CRD. Inoltre, introducono alcuni requisiti in materia di valutazione del merito di credito anche con riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 18 e 20 della direttiva 2014/17/UE (MCD) e all’art. 8 della Direttiva 2008/48/UE (CCD).
Essi si inquadrano nell’ambito delle disposizioni in materia di governo societario e controlli interni, procedure di concessione e monitoraggio dei prestiti contenute nel TUB, nella Circolare 285/2013 e nella Circolare 288/2015 fornendo indicazioni sulle modalità di adempimento degli obblighi ivi previsti.
Gli Orientamenti si applicano:
a) alle banche e ai gruppi bancari, per intero;
b) agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB che erogano contratti di credito rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive, CCD) e 2014/17/EU (Mortgage Credit Directive, MCD), limitatamente alle previsioni contenute nella sezione 5 ad eccezione della sottosezione 5.1, paragrafi 86 e 93, e delle sottosezioni 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11.
Gli Orientamenti si applicano dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia, con le seguenti specificazioni:
• le sezioni 5 e 6 si applicano ai prestiti e alle anticipazioni concessi dopo la data di applicazione;
• la sezione 5 si applica anche ai prestiti e alle anticipazioni già esistenti alla data di applicazione se i loro termini e condizioni sono stati modificati dopo il 30 giugno 2022, purché le modifiche seguano l’approvazione di una specifica decisione sul credito, e se la loro attuazione richiede un nuovo contratto di prestito con il cliente o un addendum al contratto esistente;
• la sezione 7 si applica alla valutazione, al monitoraggio e alla rivalutazione di garanzie immobiliari o mobiliari, escluse le garanzie finanziarie, effettuata dopo la data di applicazione;
• la sezione 8 si applica a tutte le linee di credito concesse dopo tale data.
In relazione alla sezione 8, nel caso in cui gli intermediari non dispongano di tutte le informazioni e i dati pertinenti richiesti dagli Orientamenti da utilizzare per il monitoraggio dei clienti esistenti o delle linee di credito concesse prima della data di applicazione, gli intermediari possono raccogliere le informazioni e i dati mancanti entro il 30 giugno 2024, nell’ambito del processo di revisione periodica del merito creditizio dei clienti.
Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti che vengono ora attuati, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea. Le disposizioni – contenute in altri Orientamenti dell’EBA e richiamate per rinvio negli Orientamenti che vengono ora attuati – rimangono applicabili, come norme vincolanti o come orientamenti di vigilanza, a seconda della scelta a suo tempo effettuata dalla Banca d’Italia.